Anche su L'Opinione
E' tutto da rifare. Accogliendo la richiesta della Procura generale di Perugia, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione di Amanda Knox e Raffaele Sollecito che aveva messo la parola fine al processo di appello per l'omicidio di Meredith Kercher. Il nuovo processo d'appello, però, si svolgerà a Firenze. Dovremo attendere per conoscere le motivazioni della sentenza, ma nel frattempo bisogna chiarire che non si tratta di un giudizio di merito. La sentenza non «ribalta» da assoluzione a colpevolezza il verdetto d'appello, come purtroppo molti organi di informazione con il loro lessico inappropriato inducono a credere. E forse si può azzardare qualche considerazione di carattere generale. La giustizia italiana sembra ormai una maionese impazzita. Tanti, troppi sono i casi in cui su una stessa vicenda giudiziaria intervengono più di due sentenze di merito e altrettante da parte della Cassazione. Una quantità tale di verdetti contraddittori, spesso anche nell'ambito di uno stesso grado di giudizio, che di per sé lede la credibilità dell'intero procedimento giudiziario.
E occorrerebbe una riflessione approfondita su quell'anomalia solo italiana che porta la pubblica accusa a ricorrere sempre e comunque, fino al terzo grado di giudizio, contro le sentenze di assoluzione, anche senza che siano emerse nuove e schiaccianti prove che giustifichino la riapertura del caso. Quasi che per il nostro ordinamento l'onore dei procuratori smentiti dai giudici sia meritevole di maggiore tutela rispetto alle garanzie degli imputati. Com'è possibile, infatti, dal punto di vista logico, sgombrare il campo da ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza di qualcuno sottoposto ad un nuovo processo di merito, se costui è stato già giudicato innocente sulla base degli stessi elementi?
E' questo il caso che potrebbe verificarsi nei confronti di Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Ancora non concosciamo le motivazioni che hanno indotto la Cassazione ad annullare la sentenza del processo di appello di Perugia, ma nella sua requisitoria il sostituto pg non ha motivato la richiesta di annullamento con alcuna nuova prova a carico degli imputati. Si è limitato a lamentarsi di quanto i giudici di appello abbiano sottovalutato gli argomenti dell'accusa, quindi in sostanza a delle semplici contro-deduzioni alla sentenza di assoluzione, che per quanto possano risultare condivisibili non introducono alcun nuovo elemento di merito rispetto a quelli su cui si basa.
E' possibile che anche i giudici della Cassazione abbiano riscontrato nella sentenza annullata il «raro concentrato di violazioni di legge» e il «monumento alla illogicità» di cui ha parlato il sostituto pg nella sua requisitoria. Lo vedremo. Ma la Procura generale rimprovera ai giudici di appello di non aver preso in considerazione, o di aver sottovalutato, gli elementi dell'accusa, e di aver basato il loro giudizio solo sugli argomenti della difesa. Eppure, di per sé l'aver trovato più convincenti questi ultimi piuttosto che i primi non può portare all'annullamento di una sentenza, perché altrimenti non esisterebbero proprio sentenze di assoluzione. E' del tutto ovvio: se un giudice ha deciso di assolvere piuttosto che condannare, deve aver ritenuto di dover "sotto-valutare" gli elementi dell'accusa e "sopra-valutare" quelli della difesa. Viceversa, sarebbe arrivato ad una sentenza di condanna.
Né si può rimproverare alla Corte di aver «frantumato, parcellizzato, gli elementi indiziari», dal momento che spetta all'accusa presentare logicamente il complesso di indizi raccolti al punto di trasformarli in una prova in grado di dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la colpevolezza degli imputati. Insomma, dalla requisitoria della Procura generale si ricava l'impressione che si rimproveri ai giudici che hanno assolto Amanda e Raffaele di aver ritenuto le tesi della difesa più convincenti di quelle dell'accusa. E' sufficiente questo per annullare una sentenza? Un processo non serve proprio a stabilire quali argomenti debbano prevalere e quali, invece, siano da sottovalutare?
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Tuesday, March 26, 2013
Friday, January 15, 2010
Il caso Mannino e l'importanza dell'inappellabilità delle sentenze di assoluzione
Da il Velino
La vicenda processuale dell'ex ministro democristiano Calogero Mannino si è definitivamente chiusa oggi, quando i giudici della IV sezione penale della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso della Procura generale di Palermo, confermando quindi l'assoluzione dell'imputato decisa dalla seconda sezione penale della Corte d'appello di Palermo il 22 ottobre del 2008. Quello in cui è rimasto coinvolto Mannino è un caso esemplare di malagiustizia, da cui emerge chiaramente quanto peso abbia l'appellabilità delle sentenze di assoluzione da parte della pubblica accusa nel determinare una durata eccessiva dei processi in Italia. A ciò si aggiunga l'uso disinvolto che spesso di tale facoltà fanno le procure, in questo caso quella di Palermo, che ha prolungato fino alla durata record di 16 anni (oltre all'anno di indagini) la vicenda processuale di un imputato che era stato assolto dopo un processo durato 5 anni e mezzo...
Il processo di primo grado si aprì il 28 novembre del 1995 e si chiuse, con una sentenza di assoluzione, il 5 luglio del 2001. Se non fosse stato possibile per la pubblica accusa impugnare quella sentenza, oltre a risparmiare ingenti risorse lo Stato italiano avrebbe risparmiato a Mannino oltre 8 anni di calvario giudiziario inutile, dal momento che oggi la Cassazione ha confermato la sua assoluzione.
LEGGI TUTTO
Speciale inappellabilità (per il Velino).
La vicenda processuale dell'ex ministro democristiano Calogero Mannino si è definitivamente chiusa oggi, quando i giudici della IV sezione penale della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso della Procura generale di Palermo, confermando quindi l'assoluzione dell'imputato decisa dalla seconda sezione penale della Corte d'appello di Palermo il 22 ottobre del 2008. Quello in cui è rimasto coinvolto Mannino è un caso esemplare di malagiustizia, da cui emerge chiaramente quanto peso abbia l'appellabilità delle sentenze di assoluzione da parte della pubblica accusa nel determinare una durata eccessiva dei processi in Italia. A ciò si aggiunga l'uso disinvolto che spesso di tale facoltà fanno le procure, in questo caso quella di Palermo, che ha prolungato fino alla durata record di 16 anni (oltre all'anno di indagini) la vicenda processuale di un imputato che era stato assolto dopo un processo durato 5 anni e mezzo...
Il processo di primo grado si aprì il 28 novembre del 1995 e si chiuse, con una sentenza di assoluzione, il 5 luglio del 2001. Se non fosse stato possibile per la pubblica accusa impugnare quella sentenza, oltre a risparmiare ingenti risorse lo Stato italiano avrebbe risparmiato a Mannino oltre 8 anni di calvario giudiziario inutile, dal momento che oggi la Cassazione ha confermato la sua assoluzione.
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Speciale inappellabilità (per il Velino).
Sunday, January 28, 2007
Giustizia italiana senza legittimità
Ne abbiamo già scritto, ma l'editoriale di Ostellino, sabato sul Corriere, non può non indurci a tornare sulla incredibile sentenza della Corte costituzionale che ha decretato l'incostituzionalità della legge Pecorella sulla inappellabilità delle assoluzioni da parte della pubblica accusa.
Ostellino ricorda che nello stato di diritto l'imputato e la pubblica accusa «sono posti su un piano di parità formale nel corso del dibattimento processuale», ma che «in linea di principio e punto di diritto non c'è uguaglianza fra i diritti del cittadino e quelli dell'accusa. Il cittadino è maggiormente tutelato perché sono in gioco le sue stesse libertà». Prevale così il principio della «presunzione di innocenza dell'imputato. E ciò spiega perché non si possa essere processati due volte per lo stesso reato una volta assolti in giudizio».
L'editorialista ha il merito di soffermarsi sulle due diverse, alternative culture giuridiche che scaturiscono dallo Stato di diritto e dallo Stato etico. A voi valutare a quale idea di Giustizia somigli di più quella italiana.
«Lo Stato di diritto ha fiducia nella propria Giustizia, anche quando permanga qualche ragionevole dubbio sull'innocenza dell'imputato, perché non confonde la legge con la morale e si limita ad applicare la prima non pretendendo di far trionfare la seconda. I processi sono relativamente rapidi, perché la sentenza di un tribunale - quale essa sia - non è mai la Verità, ma è sempre il frutto di quanto gli uomini sono riusciti ad accertare, scetticamente consapevoli della propria limitatezza e della propria fallacia».
Viceversa:
«Lo Stato etico non ha fiducia neppure nella propria Giustizia perché confonde la morale con la legge e insegue il trionfo della prima a dispetto della seconda. I processi sono incredibilmente lunghi, perché la sentenza di condanna di un tribunale è sempre la verità e l'assoluzione dell'imputato è sempre la sconfitta dello Stato».
L'Italia, conclude Ostellino, è una Repubblica fondata sull'«accanimento giudiziario». Con la sua sentenza la Corte costituzionale «perpetua la condizione di illegalità e illegittimità in cui versa il nostro sistema giudiziario». I milioni di processi aperti, la lentezza di questi processi, in parte non marginale dovuta alla possibilità dei p.m. di replicare le loro accuse anche di fronte a una sentenza di assoluzione, hanno finito col trasformare il processo stesso in «un'arbitraria e devastante forma di pena, anticipatrice della sentenza e spesso in contraddizione con tardive sentenze di assoluzione».
Ostellino ricorda che nello stato di diritto l'imputato e la pubblica accusa «sono posti su un piano di parità formale nel corso del dibattimento processuale», ma che «in linea di principio e punto di diritto non c'è uguaglianza fra i diritti del cittadino e quelli dell'accusa. Il cittadino è maggiormente tutelato perché sono in gioco le sue stesse libertà». Prevale così il principio della «presunzione di innocenza dell'imputato. E ciò spiega perché non si possa essere processati due volte per lo stesso reato una volta assolti in giudizio».
L'editorialista ha il merito di soffermarsi sulle due diverse, alternative culture giuridiche che scaturiscono dallo Stato di diritto e dallo Stato etico. A voi valutare a quale idea di Giustizia somigli di più quella italiana.
«Lo Stato di diritto ha fiducia nella propria Giustizia, anche quando permanga qualche ragionevole dubbio sull'innocenza dell'imputato, perché non confonde la legge con la morale e si limita ad applicare la prima non pretendendo di far trionfare la seconda. I processi sono relativamente rapidi, perché la sentenza di un tribunale - quale essa sia - non è mai la Verità, ma è sempre il frutto di quanto gli uomini sono riusciti ad accertare, scetticamente consapevoli della propria limitatezza e della propria fallacia».
Viceversa:
«Lo Stato etico non ha fiducia neppure nella propria Giustizia perché confonde la morale con la legge e insegue il trionfo della prima a dispetto della seconda. I processi sono incredibilmente lunghi, perché la sentenza di condanna di un tribunale è sempre la verità e l'assoluzione dell'imputato è sempre la sconfitta dello Stato».
L'Italia, conclude Ostellino, è una Repubblica fondata sull'«accanimento giudiziario». Con la sua sentenza la Corte costituzionale «perpetua la condizione di illegalità e illegittimità in cui versa il nostro sistema giudiziario». I milioni di processi aperti, la lentezza di questi processi, in parte non marginale dovuta alla possibilità dei p.m. di replicare le loro accuse anche di fronte a una sentenza di assoluzione, hanno finito col trasformare il processo stesso in «un'arbitraria e devastante forma di pena, anticipatrice della sentenza e spesso in contraddizione con tardive sentenze di assoluzione».
Thursday, January 25, 2007
Il Consiglio dei Guardiani colpisce ancora
Il Consiglio dei Guardiani della Rivoluzione ha bocciato la riforma Pecorella che introduceva l'inappellabilità, da parte dell'accusa, delle sentenze di assoluzione.
Nel merito ci eravamo già espressi mesi fa, ma al di là che si condivida o no la legge, che la si ritenga opportuna o meno, non si può non ravvisare nella sentenza della Corte (leggeremo le motivazioni, ma siamo pronti a scommettere) un rigetto politico e ideologico.
D'altra parte, è la stessa giurisprudenza della Corte nei suoi anni di vita, soprattutto in materia referendaria, a rendere perfettamente calzante la celebre definizione che ne dà Pannella di «suprema cupola della mafiosità partitocratica». Per questo è assordante il silenzio dei radicali e dello stesso Pannella su questa vicenda, soprattutto se si sostiene - a ragione - che il modo in cui oggi è amministrata la Giustizia rende lo Stato letteralmente un "fuori legge".
A maggior ragione, se si è sostenuto l'indulto, e si sostiene l'amnistia, si dovrebbe per coerenza sostenere l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione, che oltre ad essere uno strumento di garanzia del singolo imputato, avrebbe contribuito a sfoltire i milioni di processi e a ridurre la loro durata. Non semplici inefficienze, ma ferite profonde dello stato di diritto.
Una decisione che per l'ennesima volta ci ricorda come in questo paese sia impossibile riformare la Giustizia "contro" il volere degli operatori del sistema. Il legislatore è impotente. Da corpo, ordine dello Stato, gli amministratori della giustizia rappresentano oggi un potere - e pretendono di esserlo, in violazione della Costituzione su cui hanno giurato (art. 104, comma 1) - che esercita una tutela di fatto sul Parlamento democratico. Dove non possono arrivare con la semplice ingerenza, le pressioni della magistratura associata, arriva, in ultima istanza, la ghigliottina del Consiglio dei Guardiani.
Nel merito la legge Pecorella rispondeva al principio che ogni sentenza di condanna debba essere pronunciata solo se l'imputato sia risultato colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio». E come fa a non esserci «ragionevole dubbio» se due giudici, quello di primo grado e quello di appello, la pensano diversamente? Considerando, inoltre, che il terzo giudice, la Cassazione, non ritorna sul merito?
Se una sentenza ha prosciolto l'imputato, come si fa a sostenere che non sussiste «ragionevole dubbio», ovviamente al di fuori dei casi di violazione di legge, di mancanza o illogicità manifesta della motivazione della sentenza stessa - casi in cui infatti è previsto il ricorso per Cassazione?
Se, in altri termini - conclude l'amico Alessandro Gerardi sul forum di Radicali.it - in un fascicolo abbiamo una pronuncia di assoluzione non già cassata da una sentenza di annullamento, ma superata da una di segno opposto, il «ragionevole dubbio» risulta attestato dalla coesistenza di due possibili soluzioni alla stessa vicenda processuale.
Ma ribadiamo: più del merito, preoccupa il ruolo della Corte. Per quanto criticabile, in parte o tutta, e incompleta, la legge Pecorella è vittima di una censura politica da parte di una Corte non depositaria del rispetto della Costituzione, ma militante di una certa visione ideologica e interprete di una certa cultura giuridica inquisitoria e giustizialista.
UPDATE: il comunicato, a firma Gerardi-Punzi.
Nel merito ci eravamo già espressi mesi fa, ma al di là che si condivida o no la legge, che la si ritenga opportuna o meno, non si può non ravvisare nella sentenza della Corte (leggeremo le motivazioni, ma siamo pronti a scommettere) un rigetto politico e ideologico.
D'altra parte, è la stessa giurisprudenza della Corte nei suoi anni di vita, soprattutto in materia referendaria, a rendere perfettamente calzante la celebre definizione che ne dà Pannella di «suprema cupola della mafiosità partitocratica». Per questo è assordante il silenzio dei radicali e dello stesso Pannella su questa vicenda, soprattutto se si sostiene - a ragione - che il modo in cui oggi è amministrata la Giustizia rende lo Stato letteralmente un "fuori legge".
A maggior ragione, se si è sostenuto l'indulto, e si sostiene l'amnistia, si dovrebbe per coerenza sostenere l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione, che oltre ad essere uno strumento di garanzia del singolo imputato, avrebbe contribuito a sfoltire i milioni di processi e a ridurre la loro durata. Non semplici inefficienze, ma ferite profonde dello stato di diritto.
Una decisione che per l'ennesima volta ci ricorda come in questo paese sia impossibile riformare la Giustizia "contro" il volere degli operatori del sistema. Il legislatore è impotente. Da corpo, ordine dello Stato, gli amministratori della giustizia rappresentano oggi un potere - e pretendono di esserlo, in violazione della Costituzione su cui hanno giurato (art. 104, comma 1) - che esercita una tutela di fatto sul Parlamento democratico. Dove non possono arrivare con la semplice ingerenza, le pressioni della magistratura associata, arriva, in ultima istanza, la ghigliottina del Consiglio dei Guardiani.
Nel merito la legge Pecorella rispondeva al principio che ogni sentenza di condanna debba essere pronunciata solo se l'imputato sia risultato colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio». E come fa a non esserci «ragionevole dubbio» se due giudici, quello di primo grado e quello di appello, la pensano diversamente? Considerando, inoltre, che il terzo giudice, la Cassazione, non ritorna sul merito?
Se una sentenza ha prosciolto l'imputato, come si fa a sostenere che non sussiste «ragionevole dubbio», ovviamente al di fuori dei casi di violazione di legge, di mancanza o illogicità manifesta della motivazione della sentenza stessa - casi in cui infatti è previsto il ricorso per Cassazione?
Se, in altri termini - conclude l'amico Alessandro Gerardi sul forum di Radicali.it - in un fascicolo abbiamo una pronuncia di assoluzione non già cassata da una sentenza di annullamento, ma superata da una di segno opposto, il «ragionevole dubbio» risulta attestato dalla coesistenza di due possibili soluzioni alla stessa vicenda processuale.
Ma ribadiamo: più del merito, preoccupa il ruolo della Corte. Per quanto criticabile, in parte o tutta, e incompleta, la legge Pecorella è vittima di una censura politica da parte di una Corte non depositaria del rispetto della Costituzione, ma militante di una certa visione ideologica e interprete di una certa cultura giuridica inquisitoria e giustizialista.
UPDATE: il comunicato, a firma Gerardi-Punzi.
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