Le basi del diritto penale: un procuratore, e a maggior ragione un procuratore speciale, dovrebbe partire da un sospetto o un probabile crimine e arrivare al colpevole, trovando le prove... Nel caso di Mueller, l'impressione è che l'inchiesta Russiagate si stia trasformando: partire dal "colpevole", Trump, e setacciare a strascico le sue attività finché non si trova qualsiasi cosa, anche se non ha nulla a che fare con la Russia e le elezioni, per incastrarlo. Come la chiamereste?
Come spiega Andrew C. McCarthy, l'inchiesta condotta da Mueller si sta "allargando" un po' troppo mentre dovrebbero esserci dei paletti...
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Thursday, July 20, 2017
Friday, September 06, 2013
Una pericolosa ferita al diritto di voto
Anche su Notapolitica
La legge Severino, di cui si discute in questi giorni l'applicabilità al caso Berlusconi, di fatto introduce una conseguenza sanzionatoria, incandidabilità e decadenza, nei confronti di coloro i quali subiscano condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, a prescindere che sia inflitta o meno la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Quindi una sanzione "automatica", una tagliola che scatta anche se il giudice non ha ritenuto di disporre l'interdizione al momento della sentenza.
Per quanto si sostenga il contrario, la conseguenza sanzionatoria - sia essa penale o solo amministrativa - è auto-evidente: ogni sanzione, infatti, ha l'effetto di ridurre la capacità di esercitare un diritto, in questo caso il diritto di elettorato passivo. Ma anche se non rientrasse tra le norme penali, la cui irretroattività è sancita a livello costituzionale, la legge Severino non potrebbe comunque avere effetti retroattivi in assenza di una deroga esplicita - che non pare esserci - alla regola generale dell'irretroattività delle leggi.
Ma ammesso e non concesso che la legge Severino, come sostengono alcuni, non sia di natura sanzionatoria, che disponga da sé, implicitamente, la propria retroattività, e che si limiti a stabilire un requisito di eleggibilità (prevedere che chi non abbia compiuto 25 anni non sia eleggibile alla Camera non è certo una sanzione), a maggior ragione, se così fosse, andrebbe a mio avviso sottoposta al giudizio della Consulta. Se così fosse, infatti, in gioco non ci sarebbe solo la capacità giuridica del titolare del diritto di elettorato passivo, ma anche il concreto esercizio del diritto di elettorato attivo da parte di milioni di cittadini. Si può togliere a qualcuno il diritto di candidarsi ed essere eletto - e indirettamente ai cittadini il diritto di votarlo - infliggendogli una pena accessoria a seguito di un procedimento penale, il quale però prevede tutta una serie di garanzie a sua difesa. Ma togliere a 40 milioni di elettori il diritto di votare per qualcuno semplicemente restringendo i requisiti di eleggibilità, in modo retroattivo ed extragiudiziale, è faccenda un po' più delicata.
Siamo così sicuri che in democrazia il "controllo di legalità" debba prevalere in modo così netto, automatico e generalizzato sul "controllo democratico"? Non dovrebbe preoccuparci che l'elettorato attivo, cioè quello esercitato dal popolo, venga limitato non solo da una sanzione penale accessoria, applicata al termine di un regolare processo, com'è l'interdizione, ma anche da un semplice requisito di eleggibilità introdotto con legge ordinaria? Forse non è un caso se la non eleggibilità a deputato dei minori di 25 anni è una norma di rango costituzionale.
E se milioni di elettori ritenessero che il candidato o l'eletto condannato sia vittima di una persecuzione politica e volessero comunque che li rappresentasse? Sul diritto soggettivo al voto dovrebbe prevalere l'interesse legittimo collettivo ad avere un Parlamento privo di condannati? Ne siamo così certi? Il Parlamento equivale proprio ad un ufficio pubblico? Per la salute di una democrazia non sarebbe forse un "male minore" accettare che teoricamente un condannato in via definitiva possa venire eletto, se il popolo lo desidera, e se non interdetto da un giudice naturale, piuttosto che correre il rischio che un potere, anzi un ordine fuori controllo abusi del cosiddetto "controllo di legalità", o peggio di un semplice requisito di eleggibilità, per eliminare dalla vita pubblica i propri avversari politici?
E' proprio delle dittature (come dimostrano Iran, Cina, o Birmania con il caso Aung San Suu Kyi) approfittare del "controllo di legalità" per eliminare i dissidenti dalla competizione politica. Insomma, che i cittadini possano liberamente farsi rappresentare anche da un loro concittadino condannato, una volta espiate le pene stabilite al termine di un giusto processo, è un'utile polizza di assicurazione contro derive autoritarie. La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici già esiste nel nostro ordinamento, ma giustamente può essere inflitta solo dal giudice naturale e qualsiasi suo inasprimento è sottoposto al principio dell'irretroattività. Se, come sostengono alcuni, la legge Severino stabilisce un requisito di eleggibilità e non introduce una sanzione penale, è ancora più grave la ferita inferta alla nostra democrazia, perché restringendo in modo automatico ed extragiudiziale l'elettorato passivo e attivo, di fatto limita il diritto di voto in via amministrativa.
La legge Severino, di cui si discute in questi giorni l'applicabilità al caso Berlusconi, di fatto introduce una conseguenza sanzionatoria, incandidabilità e decadenza, nei confronti di coloro i quali subiscano condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, a prescindere che sia inflitta o meno la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Quindi una sanzione "automatica", una tagliola che scatta anche se il giudice non ha ritenuto di disporre l'interdizione al momento della sentenza.
Per quanto si sostenga il contrario, la conseguenza sanzionatoria - sia essa penale o solo amministrativa - è auto-evidente: ogni sanzione, infatti, ha l'effetto di ridurre la capacità di esercitare un diritto, in questo caso il diritto di elettorato passivo. Ma anche se non rientrasse tra le norme penali, la cui irretroattività è sancita a livello costituzionale, la legge Severino non potrebbe comunque avere effetti retroattivi in assenza di una deroga esplicita - che non pare esserci - alla regola generale dell'irretroattività delle leggi.
Ma ammesso e non concesso che la legge Severino, come sostengono alcuni, non sia di natura sanzionatoria, che disponga da sé, implicitamente, la propria retroattività, e che si limiti a stabilire un requisito di eleggibilità (prevedere che chi non abbia compiuto 25 anni non sia eleggibile alla Camera non è certo una sanzione), a maggior ragione, se così fosse, andrebbe a mio avviso sottoposta al giudizio della Consulta. Se così fosse, infatti, in gioco non ci sarebbe solo la capacità giuridica del titolare del diritto di elettorato passivo, ma anche il concreto esercizio del diritto di elettorato attivo da parte di milioni di cittadini. Si può togliere a qualcuno il diritto di candidarsi ed essere eletto - e indirettamente ai cittadini il diritto di votarlo - infliggendogli una pena accessoria a seguito di un procedimento penale, il quale però prevede tutta una serie di garanzie a sua difesa. Ma togliere a 40 milioni di elettori il diritto di votare per qualcuno semplicemente restringendo i requisiti di eleggibilità, in modo retroattivo ed extragiudiziale, è faccenda un po' più delicata.
Siamo così sicuri che in democrazia il "controllo di legalità" debba prevalere in modo così netto, automatico e generalizzato sul "controllo democratico"? Non dovrebbe preoccuparci che l'elettorato attivo, cioè quello esercitato dal popolo, venga limitato non solo da una sanzione penale accessoria, applicata al termine di un regolare processo, com'è l'interdizione, ma anche da un semplice requisito di eleggibilità introdotto con legge ordinaria? Forse non è un caso se la non eleggibilità a deputato dei minori di 25 anni è una norma di rango costituzionale.
E se milioni di elettori ritenessero che il candidato o l'eletto condannato sia vittima di una persecuzione politica e volessero comunque che li rappresentasse? Sul diritto soggettivo al voto dovrebbe prevalere l'interesse legittimo collettivo ad avere un Parlamento privo di condannati? Ne siamo così certi? Il Parlamento equivale proprio ad un ufficio pubblico? Per la salute di una democrazia non sarebbe forse un "male minore" accettare che teoricamente un condannato in via definitiva possa venire eletto, se il popolo lo desidera, e se non interdetto da un giudice naturale, piuttosto che correre il rischio che un potere, anzi un ordine fuori controllo abusi del cosiddetto "controllo di legalità", o peggio di un semplice requisito di eleggibilità, per eliminare dalla vita pubblica i propri avversari politici?
E' proprio delle dittature (come dimostrano Iran, Cina, o Birmania con il caso Aung San Suu Kyi) approfittare del "controllo di legalità" per eliminare i dissidenti dalla competizione politica. Insomma, che i cittadini possano liberamente farsi rappresentare anche da un loro concittadino condannato, una volta espiate le pene stabilite al termine di un giusto processo, è un'utile polizza di assicurazione contro derive autoritarie. La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici già esiste nel nostro ordinamento, ma giustamente può essere inflitta solo dal giudice naturale e qualsiasi suo inasprimento è sottoposto al principio dell'irretroattività. Se, come sostengono alcuni, la legge Severino stabilisce un requisito di eleggibilità e non introduce una sanzione penale, è ancora più grave la ferita inferta alla nostra democrazia, perché restringendo in modo automatico ed extragiudiziale l'elettorato passivo e attivo, di fatto limita il diritto di voto in via amministrativa.
Friday, September 28, 2012
Il caso Sallusti, il prezzo della libertà di stampa e l'anomalia italiana
Anche su L'Opinione
La diffamazione è una brutta bestia. Ma lo è anche il carcere. Come la mettiamo? Il tema è di quelli centrali per le società aperte e democratiche, per uno stato di diritto. La bilancia delle reazioni al "caso Sallusti" pende per la libertà di stampa. Ma sull'altro piatto non c'è un valore trascurabile in un ordinamento che vorremmo poter definire liberale: l'integrità della reputazione, della propria onorabilità, è sacra quanto l'integrità fisica. E' per questo che in talune gravi circostanze il nostro codice considera la diffamazione alla stregua di un delitto. Si esercita violenza nei confronti di una persona anche attentando alla sua reputazione, diffamandola, distorcendone l'immagine, manipolandone storia e idee personali. La nostra reputazione, il nostro "record" personale, fanno parte della nostra identità. Che la "damnatio memoriae", o la "character assassination", siano tra le prime armi dei regimi contro i loro nemici interni dovrebbe suonarci come campanello d’allarme. Si parla di "quarto potere" non a caso. La libertà di stampa è un potere capace di schiacciare l'individuo almeno quanto gli altri tre poteri. E quanto più ci addentriamo nell'epoca dei new media, tanto più si può affermare che una calunnia è per sempre. Nel senso che mentre una diffamazione a mezzo stampa, o via etere, un tempo si perdeva nel flusso continuo delle rotative, delle onde radio o delle immagini, tendeva a sbiadire nella memoria collettiva e poteva sì essere recuperata, ma non in modo così semplice, oggi nell’era digitale è sempre disponibile, accessibile a chiunque con un paio di click, in eterno, come un indelebile marchio d'infamia.
Se la diffamazione è un attacco al cuore delle libertà individuali, il carcere lo è per la libertà di stampa, architrave della democrazia. Quest'ultima ha però una rilevanza pubblica, riguarda tutti gli individui, nel senso che libertà e pluralismo nell'informazione permettono ai cittadini di "conoscere per deliberare". Insomma, non c'è democrazia senza libertà di stampa. Per questo nelle democrazie liberali la sua tutela è prevalente rispetto alla tutela del singolo dalla diffamazione. Il "quarto potere" è così essenziale per difenderci dagli altri tre che preferiamo rischiare di esserne schiacciati come singoli piuttosto che imbavagliarlo. La possibilità di essere diffamati, di vedere distorte o manipolate la nostra storia e le nostre idee nel pubblico dibattito, è il prezzo da pagare per vivere in una società aperta, libera, democratica. Un prezzo che può, e deve essere attenutato, "calmierato", con il diritto alla rettifica e pene pecuniarie anche severe, ma non "azzerato" con il carcere.
Purtroppo, come spesso capita in Italia, siamo riusciti nel paradosso di non tutelare né il diritto alla reputazione né la libertà di stampa. Il caso dal quale abbiamo preso spunto dimostra infatti il nostro fallimento sotto ogni punto di vista - giornalistico, legislativo, e infine giudiziario. Un giornale che senza abiurare alle proprie opinioni avrebbe potuto riconoscere l’errore, ma non l'ha fatto, in questo modo prefigurando quell’«incauto disprezzo» della verità che rende la diffamazione un reato anche negli Stati Uniti; un codice che prevede ancora il carcere, in contrasto con le legislazioni delle altre democrazie occidentali e con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ma al tempo stesso inefficace nell'imporre vere rettifiche, adeguate nella visibilità e nella durata, pene pecuniarie e professionali rapportate davvero alla recidiva e alla gravità, cioè le uniche sanzioni in grado di riparare il danno. E infine, una condanna che considerando i pochi precedenti è apparsa a molti "politica": se il querelante non fosse stato un magistrato, e il giornalista di destra, forse non staremmo parlando di carcere.
La diffamazione è una brutta bestia. Ma lo è anche il carcere. Come la mettiamo? Il tema è di quelli centrali per le società aperte e democratiche, per uno stato di diritto. La bilancia delle reazioni al "caso Sallusti" pende per la libertà di stampa. Ma sull'altro piatto non c'è un valore trascurabile in un ordinamento che vorremmo poter definire liberale: l'integrità della reputazione, della propria onorabilità, è sacra quanto l'integrità fisica. E' per questo che in talune gravi circostanze il nostro codice considera la diffamazione alla stregua di un delitto. Si esercita violenza nei confronti di una persona anche attentando alla sua reputazione, diffamandola, distorcendone l'immagine, manipolandone storia e idee personali. La nostra reputazione, il nostro "record" personale, fanno parte della nostra identità. Che la "damnatio memoriae", o la "character assassination", siano tra le prime armi dei regimi contro i loro nemici interni dovrebbe suonarci come campanello d’allarme. Si parla di "quarto potere" non a caso. La libertà di stampa è un potere capace di schiacciare l'individuo almeno quanto gli altri tre poteri. E quanto più ci addentriamo nell'epoca dei new media, tanto più si può affermare che una calunnia è per sempre. Nel senso che mentre una diffamazione a mezzo stampa, o via etere, un tempo si perdeva nel flusso continuo delle rotative, delle onde radio o delle immagini, tendeva a sbiadire nella memoria collettiva e poteva sì essere recuperata, ma non in modo così semplice, oggi nell’era digitale è sempre disponibile, accessibile a chiunque con un paio di click, in eterno, come un indelebile marchio d'infamia.
Se la diffamazione è un attacco al cuore delle libertà individuali, il carcere lo è per la libertà di stampa, architrave della democrazia. Quest'ultima ha però una rilevanza pubblica, riguarda tutti gli individui, nel senso che libertà e pluralismo nell'informazione permettono ai cittadini di "conoscere per deliberare". Insomma, non c'è democrazia senza libertà di stampa. Per questo nelle democrazie liberali la sua tutela è prevalente rispetto alla tutela del singolo dalla diffamazione. Il "quarto potere" è così essenziale per difenderci dagli altri tre che preferiamo rischiare di esserne schiacciati come singoli piuttosto che imbavagliarlo. La possibilità di essere diffamati, di vedere distorte o manipolate la nostra storia e le nostre idee nel pubblico dibattito, è il prezzo da pagare per vivere in una società aperta, libera, democratica. Un prezzo che può, e deve essere attenutato, "calmierato", con il diritto alla rettifica e pene pecuniarie anche severe, ma non "azzerato" con il carcere.
Purtroppo, come spesso capita in Italia, siamo riusciti nel paradosso di non tutelare né il diritto alla reputazione né la libertà di stampa. Il caso dal quale abbiamo preso spunto dimostra infatti il nostro fallimento sotto ogni punto di vista - giornalistico, legislativo, e infine giudiziario. Un giornale che senza abiurare alle proprie opinioni avrebbe potuto riconoscere l’errore, ma non l'ha fatto, in questo modo prefigurando quell’«incauto disprezzo» della verità che rende la diffamazione un reato anche negli Stati Uniti; un codice che prevede ancora il carcere, in contrasto con le legislazioni delle altre democrazie occidentali e con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ma al tempo stesso inefficace nell'imporre vere rettifiche, adeguate nella visibilità e nella durata, pene pecuniarie e professionali rapportate davvero alla recidiva e alla gravità, cioè le uniche sanzioni in grado di riparare il danno. E infine, una condanna che considerando i pochi precedenti è apparsa a molti "politica": se il querelante non fosse stato un magistrato, e il giornalista di destra, forse non staremmo parlando di carcere.
Friday, March 02, 2012
La Tav solo un pretesto
Due o tre cose sui No Tav. La protesta contro la realizzazione dell'opera non c'entra più nulla, bisognerebbe prenderne atto invece di parlare di «dialogo». La valle ha i suoi rappresentanti istituzionali e con quelli il governo centrale deve interloquire.
All'opera c'è una rete antagonista che salta da un pretesto all'altro, ovunque nel Paese, pur scontrarsi con le forze dell'ordine, danneggiare beni pubblici o privati, mettere in atto blocchi e occupazioni, vere e proprie tattiche di guerriglia premeditate, ben organizzate, esattamente come accaduto a Roma lo scorso 15 ottobre (ma pare ci siamo già scordati quel pomeriggio). E' una cosa ben diversa da una manifestazione che sfocia spontaneamente in atti di violenza. Si tratta invece di una strategia della tensione pianificata a tavolino e di carattere eversivo.
Lo Stato si dimostra impotente perché si rifiuta di riconoscere questa realtà, e rinuncia all'uso legittimo della violenza contro chi vuole sovvertire il metodo democratico e attenta ai diritti e alla proprietà degli altri cittadini. Fermezza sulla continuazione dei lavori - e ci mancherebbe! - ma vengono tollerati blocchi di autostrade e stazioni, non solo nella valle ma anche nelle grandi città, danni alle infrastrutture pubbliche e alla proprietà privata, persino aggressioni personali.
I pochi violenti che finiscono davanti ai magistrati o vengono subito liberati o si beccano un'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, al massimo lesioni. Non ha alcun senso: la premeditazione e l'organizzazione degli scontri e dei blitz contemporanei in diverse città su tutto il territorio sono tali da prefigurare, almeno come ipotesi, l'associazione per delinquere di stampo eversivo. Ma i magistrati fanno finta di niente, perché provare certe accuse richiederebbe troppo lavoro e perché in fondo la nutrono un po' di simpatia per quello che qualificano come ribellismo giovanile. Quindi non se la sentono di applicare ben più gravi fattispecie di reato che calzerebbero a pennello con ciò che accade.
Come ho già scritto in occasione degli scontri di ottobre a Roma, sul piano legislativo, come si sta valutando il reato fin troppo specifico di «omicidio stradale», così si potrebbe introdurre un nuovo tipo di reato associativo, specifico per chi partecipa a disordini e scontri all'interno di cortei e manifestazioni, o almeno delle aggravanti nel caso di lesioni e danneggiamenti in simili contesti.
E' comprensibile che i metodi violenti e squadristi dei cosiddetti No Tav inducano qualche commentatore a definirli «fascisti», ma è sempre meglio applicare una terminologia appropriata e non nascondere la matrice ideologica di questo sovversivismo, che è anarchico, neomarxista, ecologista, di estrema sinistra.
All'opera c'è una rete antagonista che salta da un pretesto all'altro, ovunque nel Paese, pur scontrarsi con le forze dell'ordine, danneggiare beni pubblici o privati, mettere in atto blocchi e occupazioni, vere e proprie tattiche di guerriglia premeditate, ben organizzate, esattamente come accaduto a Roma lo scorso 15 ottobre (ma pare ci siamo già scordati quel pomeriggio). E' una cosa ben diversa da una manifestazione che sfocia spontaneamente in atti di violenza. Si tratta invece di una strategia della tensione pianificata a tavolino e di carattere eversivo.
Lo Stato si dimostra impotente perché si rifiuta di riconoscere questa realtà, e rinuncia all'uso legittimo della violenza contro chi vuole sovvertire il metodo democratico e attenta ai diritti e alla proprietà degli altri cittadini. Fermezza sulla continuazione dei lavori - e ci mancherebbe! - ma vengono tollerati blocchi di autostrade e stazioni, non solo nella valle ma anche nelle grandi città, danni alle infrastrutture pubbliche e alla proprietà privata, persino aggressioni personali.
I pochi violenti che finiscono davanti ai magistrati o vengono subito liberati o si beccano un'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, al massimo lesioni. Non ha alcun senso: la premeditazione e l'organizzazione degli scontri e dei blitz contemporanei in diverse città su tutto il territorio sono tali da prefigurare, almeno come ipotesi, l'associazione per delinquere di stampo eversivo. Ma i magistrati fanno finta di niente, perché provare certe accuse richiederebbe troppo lavoro e perché in fondo la nutrono un po' di simpatia per quello che qualificano come ribellismo giovanile. Quindi non se la sentono di applicare ben più gravi fattispecie di reato che calzerebbero a pennello con ciò che accade.
Come ho già scritto in occasione degli scontri di ottobre a Roma, sul piano legislativo, come si sta valutando il reato fin troppo specifico di «omicidio stradale», così si potrebbe introdurre un nuovo tipo di reato associativo, specifico per chi partecipa a disordini e scontri all'interno di cortei e manifestazioni, o almeno delle aggravanti nel caso di lesioni e danneggiamenti in simili contesti.
E' comprensibile che i metodi violenti e squadristi dei cosiddetti No Tav inducano qualche commentatore a definirli «fascisti», ma è sempre meglio applicare una terminologia appropriata e non nascondere la matrice ideologica di questo sovversivismo, che è anarchico, neomarxista, ecologista, di estrema sinistra.
Tuesday, October 18, 2011
Impuniti fino a prova contraria
Per rispondere alle accuse e all'indignazione dell'opinione pubblica, ecco che si avviano perquisizioni in tutta Italia, i cui esiti non sono ancora chiari, e si parla di «nuove misure legislative». Una cosa è certa: se vi aspettate che i responsabili dei disordini di sabato vengano identificati, catturati e puniti esemplarmente dalla giustizia italiana, be' allora rimarrete delusi. Nonostante le innumerevoli foto e i video, l'identificazione postuma resta difficile da provare oltre ogni ragionevole dubbio. I responsabili delle violenze rischiano al massimo accuse per «danneggiamento» (art. 635), lesioni o resistenza a pubblico ufficiale. Pene lievi, ulteriormente affievolite per gli incensurati, la maggior parte. Ma sarà difficile anche collegare il singolo atto violento ad un danno effettivo provocato a cose o a persone, in un modo che abbia valore in un processo. Tutti gravi problemi che derivano dalla strategia adottata ieri dai responsabili della sicurezza: nessuno si è fatto male, ma pochissimi arresti in flagranza e quindi scarso effetto repressivo.
La sorpresa è che nel nostro codice penale ce ne sarebbe già abbastanza per far marcire in galera i violenti di sabato scorso per decine d'anni. A patto di voler applicare la legge. E questo spetta ai magistrati, i quali purtroppo in passato hanno dato dimostrazione di ampia indulgenza nei confronti della violenza di matrice politica, evidentemente per simpatia con le «ragioni» sociali della protesta, che va di moda anche in queste ore salvaguardare. Come si fa, per esempio, a non scorgere nelle intenzioni dei violenti di sabato «finalità terroristiche o di eversione»? Come si fa a non considerare bombe carta e incendiarie, sanpietrini, spranghe di ferro, delle vere e proprie armi dal punto di vista penale? Com'è possibile che non vengano contestati anche sulla base delle sole immagini video reati associativi anche gravi, che già sono previsti?
Il nostro codice è già ricco di fattispecie che sembrano calzare a pennello. A partire dalle «offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose» (art. 404), reclusione fino a due anni. Naturalmente «associazione per delinquere» (art. 416), reclusione da tre a sette anni; «devastazione e saccheggio» (art. 419), da otto a quindici anni; «attentato a impianti di pubblica utilità» (art. 420), da uno a quattro anni; «pubblica intimidazione» (art. 421), fino ad un anno di reclusione; «incendio» (art. 423), da tre a sette anni, e «danneggiamento seguito da incendio» (art. 424), da sei mesi a due anni, con le aggravanti dell'art. 425; «fabbricazione o detenzione di materie esplodenti» (art. 435), reclusione da uno a cinque anni. Ma sono ipotizzabili reati assai più gravi, come associazione «con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico» (art. 270-bis) e «condotte con finalità di terrorismo» (art. 270-sexies), reclusione da sette a quindici anni e per chi partecipa da cinque a dieci; «attentato per finalità terroristiche o di eversione» (art. 280), dai sei ai vent'anni; «atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi» (art. 280-bis), reclusione da due a cinque anni; anche la «devastazione e saccheggio» ai sensi dell'art. 285, cioè «allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato» (ergastolo); «attentati contro i diritti politici del cittadino» (art. 294), punito con la reclusione da uno a cinque anni; «cospirazione politica mediante associazione» (art. 305), da cinque a dodici anni e per chi partecipa da due a otto; «banda armata» (art. 306), reclusione da cinque a quindici anni, per chi partecipa da tre a nove.
Se i magistrati non se la sentono di applicare quelle esistenti, allora forse è opportuno intervenire con leggi più esplicite. Un no chiaro e tondo alle leggi "speciali", sarebbe il colmo se si affievolissero le garanzie dei cittadini, ma sì a nuove e più specifiche fattispecie di reato che si concretizzano durante le manifestazioni e sì a nuove norme sull'organizzazione delle manifestazioni. Basterebbe, per esempio, equiparare situazioni come quelle di sabato alla «banda armata», o prevedere che il reato di associazione per delinquere o con finalità sovversive possa determinarsi anche in piazza, quando si partecipa attivamente ad azioni violente, anche se coordinate sul momento. Quanto alle manifestazioni, è ora di esigere dagli organizzatori norme di condotta chiare per i manifestanti: volti scoperti, niente caschi, percorsi rigidi, controlli all'ingresso. C'è un solo modo per isolare i violenti e aiutare le forze dell'ordine: niente cori e risse, ma al primo incidente lasciare la piazza e tornarsene a casa. E poi il versamento di una cauzione, per ripagare gli eventuali danni ma anche per risarcire la cittadinanza della mobilità ridotta in caso di scarsa partecipazione.
La sorpresa è che nel nostro codice penale ce ne sarebbe già abbastanza per far marcire in galera i violenti di sabato scorso per decine d'anni. A patto di voler applicare la legge. E questo spetta ai magistrati, i quali purtroppo in passato hanno dato dimostrazione di ampia indulgenza nei confronti della violenza di matrice politica, evidentemente per simpatia con le «ragioni» sociali della protesta, che va di moda anche in queste ore salvaguardare. Come si fa, per esempio, a non scorgere nelle intenzioni dei violenti di sabato «finalità terroristiche o di eversione»? Come si fa a non considerare bombe carta e incendiarie, sanpietrini, spranghe di ferro, delle vere e proprie armi dal punto di vista penale? Com'è possibile che non vengano contestati anche sulla base delle sole immagini video reati associativi anche gravi, che già sono previsti?
Il nostro codice è già ricco di fattispecie che sembrano calzare a pennello. A partire dalle «offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose» (art. 404), reclusione fino a due anni. Naturalmente «associazione per delinquere» (art. 416), reclusione da tre a sette anni; «devastazione e saccheggio» (art. 419), da otto a quindici anni; «attentato a impianti di pubblica utilità» (art. 420), da uno a quattro anni; «pubblica intimidazione» (art. 421), fino ad un anno di reclusione; «incendio» (art. 423), da tre a sette anni, e «danneggiamento seguito da incendio» (art. 424), da sei mesi a due anni, con le aggravanti dell'art. 425; «fabbricazione o detenzione di materie esplodenti» (art. 435), reclusione da uno a cinque anni. Ma sono ipotizzabili reati assai più gravi, come associazione «con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico» (art. 270-bis) e «condotte con finalità di terrorismo» (art. 270-sexies), reclusione da sette a quindici anni e per chi partecipa da cinque a dieci; «attentato per finalità terroristiche o di eversione» (art. 280), dai sei ai vent'anni; «atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi» (art. 280-bis), reclusione da due a cinque anni; anche la «devastazione e saccheggio» ai sensi dell'art. 285, cioè «allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato» (ergastolo); «attentati contro i diritti politici del cittadino» (art. 294), punito con la reclusione da uno a cinque anni; «cospirazione politica mediante associazione» (art. 305), da cinque a dodici anni e per chi partecipa da due a otto; «banda armata» (art. 306), reclusione da cinque a quindici anni, per chi partecipa da tre a nove.
Se i magistrati non se la sentono di applicare quelle esistenti, allora forse è opportuno intervenire con leggi più esplicite. Un no chiaro e tondo alle leggi "speciali", sarebbe il colmo se si affievolissero le garanzie dei cittadini, ma sì a nuove e più specifiche fattispecie di reato che si concretizzano durante le manifestazioni e sì a nuove norme sull'organizzazione delle manifestazioni. Basterebbe, per esempio, equiparare situazioni come quelle di sabato alla «banda armata», o prevedere che il reato di associazione per delinquere o con finalità sovversive possa determinarsi anche in piazza, quando si partecipa attivamente ad azioni violente, anche se coordinate sul momento. Quanto alle manifestazioni, è ora di esigere dagli organizzatori norme di condotta chiare per i manifestanti: volti scoperti, niente caschi, percorsi rigidi, controlli all'ingresso. C'è un solo modo per isolare i violenti e aiutare le forze dell'ordine: niente cori e risse, ma al primo incidente lasciare la piazza e tornarsene a casa. E poi il versamento di una cauzione, per ripagare gli eventuali danni ma anche per risarcire la cittadinanza della mobilità ridotta in caso di scarsa partecipazione.
Wednesday, July 27, 2011
Si contrasta così l'omofobia?
D'accordo, se si tratta di dare un segnale, di lanciare un messaggio, siamo tutti d'accordo. La violenza perpetrata in ragione di una discriminazione nei confronti della razza, del sesso o dell'orientamento sessuale della vittima è sempre odiosa. Ma ad una legge, in uno stato di diritto, è bene attribuire un valore pedagogico, o addirittura di manifesto? Non rischia piuttosto di diventare una semplice ostentazione del "politicamente corretto" e una fonte di ulteriori discriminazioni? Lo dico in punta di piedi: a me la legge sull'omofobia respinta dalla Camera non convinceva affatto. Certo, un po' mi preoccupa trovarmi d'accordo con Buttiglione, ma d'altra parte mi solleva trovarmi d'accordo anche con Pecorella.
Resta innegabile l'esigenza di contrastare efficacemente ogni violenza compiuta con motivi puramente discriminatori. E allora, a mio modesto avviso, basterebbe aggiungere esplicitamente questa fattispecie all'aggravante già prevista nel codice per «avere agito per motivi abbietti o futili». Anche se tra i motivi «abietti» è implicita la discriminazione, si potrebbe riformulare il testo in modo che sia più esplicito. Prevedendo l'aggravante per «avere agito per motivi abbietti, futili e discriminatori», si includono tutte le tipologie di discriminazione, presenti e future, senza fare torto ad alcuna.
No, invece si vuole una norma manifesto, un simbolo che l'orgoglio omosessuale possa sbandierare. Ma questa semplicemente non è la funzione della legge e che simili norme manifesto già esistano nel nostro ordinamento non appare un motivo sufficiente per aggiungerne delle altre. Perché non prevedere, allora, esplicite aggravanti per le violenze, comunissime (forse anche più di quelle contro gli omosessuali), commesse in ragione delle opinioni politiche o del tifo calcistico della vittima? E perché non anche per quelle perpetrate per la condizione di handicap della vittima, purtroppo sempre più frequenti soprattutto tra i giovani?
Vi invito a leggervi il testo della legge e il testo delle pregiudiziali di costituzionalità e vedrete che le ragioni di queste ultime non appaiono così infondate. Balza agli occhi subito, per esempio, che per contrastare una discriminazione se ne creano altre, si viola il principio di uguaglianza, riconoscendo una protezione rafforzata alla persona offesa in ragione del proprio orientamento sessuale e non in ragione di altri altrettanto validi motivi. Non si contano, infatti, le condizioni, le opinioni e gli stili di vita che già oggi, o in un futuro non troppo lontano, possono costituire il movente per una violenza discriminatoria. Poi c'è il grosso problema dell'accertamento che il presunto reo abbia agito spinto davvero da sentimenti di «omofobia» e «transfobia». Il rischio è che si finisca per presumerlo automaticamente ogni volta che vittima della violenza sia un omosessuale o un transessuale. Meno grave, ma sempre fastidioso, c'è il problema di dover accertare in sede giudiziaria l'orientamento sessuale della vittima e la sua riconoscibilità come tale dall'aggressore.
Insomma, si può essere favorevoli o contrari a quel testo, ma 1) che da una parte ci siano i paladini dell'uguaglianza e dall'altra i difensori dei violenti e degli omofobi non sta né in cielo né in terra, e 2) se si vuole ottenere il risultato, dal punto di vista normativo, il modo c'è anche senza aprire la strada alle discriminazioni "positive".
Resta innegabile l'esigenza di contrastare efficacemente ogni violenza compiuta con motivi puramente discriminatori. E allora, a mio modesto avviso, basterebbe aggiungere esplicitamente questa fattispecie all'aggravante già prevista nel codice per «avere agito per motivi abbietti o futili». Anche se tra i motivi «abietti» è implicita la discriminazione, si potrebbe riformulare il testo in modo che sia più esplicito. Prevedendo l'aggravante per «avere agito per motivi abbietti, futili e discriminatori», si includono tutte le tipologie di discriminazione, presenti e future, senza fare torto ad alcuna.
No, invece si vuole una norma manifesto, un simbolo che l'orgoglio omosessuale possa sbandierare. Ma questa semplicemente non è la funzione della legge e che simili norme manifesto già esistano nel nostro ordinamento non appare un motivo sufficiente per aggiungerne delle altre. Perché non prevedere, allora, esplicite aggravanti per le violenze, comunissime (forse anche più di quelle contro gli omosessuali), commesse in ragione delle opinioni politiche o del tifo calcistico della vittima? E perché non anche per quelle perpetrate per la condizione di handicap della vittima, purtroppo sempre più frequenti soprattutto tra i giovani?
Vi invito a leggervi il testo della legge e il testo delle pregiudiziali di costituzionalità e vedrete che le ragioni di queste ultime non appaiono così infondate. Balza agli occhi subito, per esempio, che per contrastare una discriminazione se ne creano altre, si viola il principio di uguaglianza, riconoscendo una protezione rafforzata alla persona offesa in ragione del proprio orientamento sessuale e non in ragione di altri altrettanto validi motivi. Non si contano, infatti, le condizioni, le opinioni e gli stili di vita che già oggi, o in un futuro non troppo lontano, possono costituire il movente per una violenza discriminatoria. Poi c'è il grosso problema dell'accertamento che il presunto reo abbia agito spinto davvero da sentimenti di «omofobia» e «transfobia». Il rischio è che si finisca per presumerlo automaticamente ogni volta che vittima della violenza sia un omosessuale o un transessuale. Meno grave, ma sempre fastidioso, c'è il problema di dover accertare in sede giudiziaria l'orientamento sessuale della vittima e la sua riconoscibilità come tale dall'aggressore.
Insomma, si può essere favorevoli o contrari a quel testo, ma 1) che da una parte ci siano i paladini dell'uguaglianza e dall'altra i difensori dei violenti e degli omofobi non sta né in cielo né in terra, e 2) se si vuole ottenere il risultato, dal punto di vista normativo, il modo c'è anche senza aprire la strada alle discriminazioni "positive".
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