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Tuesday, September 27, 2011

Almeno su questo non ci piove: era una trappola

Col senno di poi, avevano o no ragione i legali del premier nel ritenere una «trappola» la richiesta, da parte dei magistrati di Napoli, di ascoltarlo in veste di «persona informata dei fatti», quindi di testimone? Sì, avevano visto giusto. I pm volevano interrogarlo da testimone, quindi in assenza dei suoi avvocati, ma già avevano in mente di indagarlo. Appena dichiarata dal gip la non competenza della procura partenopea sul caso, e una volta chiaro che Berlusconi non si sarebbe presentato spontaneamente, i pm napoletani che solo un minuto prima parlavano di Berlusconi come «parte lesa» nella loro inchiesta hanno gettato la maschera preannunciando di volerlo indagare: se non c'è stata estorsione, come lui stesso afferma, allora la "ex vittima" deve aver indotto Tarantini, imputato a Bari, a rendere false dichiarazioni.

La decisione del tribunale del riesame di Napoli di scarcerare i coniugi Tarantini, facendo cadere l'accusa di estorsione nei loro confronti, accoglie supinamente questa tesi ma sposta la competenza a Bari. A questo punto, almeno su questo non ci piove: era una «trappola». Il comportamento dei pm napoletani è stato quanto meno scorretto dal punto di vista della deontologia professionale: hanno tentato di interrogare una persona senza i suoi avvocati con l'inganno, facendole credere che non la volessero indagare mentre era vero il contrario, tendendole di fatto una «trappola».

Adesso rischiano di essere ben tre le procure a litigarsi un'inchiesta nella quale in pochi giorni il premier è passato da presunta vittima a potenziale indagato: Napoli, Bari e Roma, la quale ha ricevuto le carte dal gip di Napoli solo la scorsa settimana. E il colmo sarebbe se si finisse per tenere in piedi entrambe le accuse, per far contente un po' tutte le procure (o per continuare a tenere sotto pressione i Tarantini?): che si indaghi cioè sia per estorsione, sia per l'induzione alla falsa testimonianza. Ma essendo ormai chiaro che anche in questa inchiesta il premier ci è entrato da indagato, perché questo era l'obiettivo ultimo dell'autorità giudiziaria com'è emerso dai passi degli ultimi giorni, ancora di più appaiono come illegali e non utilizzabili tutte le intercettazioni "indirette" che lo riguardano.

Monday, September 19, 2011

Perché quelle intercettazioni sono illegali

Anche su notapolitica.it e taccuinopolitico.it

Come ho già scritto nei precedenti post, la credibilità politica di Berlusconi presso i suoi stessi elettori è in caduta libera, soprattutto per le due manovre che contraddicono 17 anni di promesse e impegni, e la stessa ragion d'essere della sua discesa in campo. E la sua condotta, anche privata, può e deve essere giudicata politicamente, dagli elettori. Tuttavia, che si tratti di un'inchiesta giornalistica o di un atto di indagine giudiziaria, i metodi (prevalentemente intercettazioni telefoniche) con i quali questa condotta viene resa nota all'opinione pubblica devono essere legali. Leggi e sentenze della Corte costituzionale alla mano, c'è il sospetto più che fondato che, invece, non lo siano. Sotto un duplice profilo.

La rilevanza penale di molte delle telefonate che leggiamo sui giornali è più che dubbia. La legge impone che quelle non penalmente rilevanti vengano distrutte. Sta alla discrezione del gip decidere se le intercettazioni incluse agli atti dalla pubblica accusa abbiano o meno rilevanza penale, ma stentiamo davvero a rintracciarla, nei confronti del premier o di altri indagati, in telefonate come quella tra Berlusconi e Belen, o come quella da cui si apprende che i due non hanno fatto sesso perché lei era fidanzata con Borriello, all'epoca calciatore del Milan. Per fare solo due esempi.

Ancor meno appare lecito l'utilizzo delle intercettazioni che riguardano il premier da parte della procura di Milano per il caso Ruby, e nelle inchieste delle procure di Napoli e Bari, dove Berlusconi non è neppure indagato. Trattandosi di intercettazioni "indirette", cioè di utenze telefoniche non appartenenti al presidente del Consiglio, i pm non ritengono che occorresse l'autorizzazione della Camera prima di eseguirle ed utilizzarle.

La legge n. 140 del 2003, di attuazione dell'art. 68 della Costituzione, individua due tipologie di autorizzazione all'ascolto delle conversazioni di un parlamentare: una in via preventiva, quando occorre eseguire un'intercettazione diretta nei confronti di un parlamentare; e una in via successiva, per poter utilizzare intercettazioni eseguite nei confronti di terzi e in cui solo "casualmente" (o "indirettamente") siano state intercettate le conversazioni anche di un parlamentare. Nella sentenza n. 390 del 2007 la Corte costituzionale fornisce però un'interpretazione restrittiva delle intercettazioni "indirette". I giudici della Consulta osservano che l'autorizzazione prevista dall'art. 68 Cost. è solo preventiva, non un controllo parlamentare a posteriori, ma non affermano che l'autorizzazione successiva sia incostituzionale.

In quella sentenza la Corte stabilisce che non è necessaria l'autorizzazione del Parlamento se le intercettazioni in questione devono essere utilizzate solo nei confronti di terzi; se invece devono essere utilizzate nei confronti sia di terzi che del parlamentare intercettato, allora l'autorizzazione è necessaria, ma l'eventuale diniego da parte della Camera di appartenenza non comporta l'inutilizzo della documentazione nei confronti di terzi. E' in questo spiraglio che si inseriscono i pm delle procure di Milano, Napoli e Bari.

Tuttavia, già nella sentenza del 2007 la Corte si pone eccome, in termini molto concreti e superando ogni formalismo, il problema della «surrettizia elusione», da parte dell'autorità giudiziaria, della «garanzia dell'autorizzazione preventiva». Osserva la Corte:
«Elusione che si realizzerebbe allorché, attraverso la sottoposizione ad intercettazione di utenze telefoniche o luoghi appartenenti formalmente a terzi – ma che possono presumersi frequentati dal parlamentare – si intendano captare, in realtà, le comunicazioni di quest'ultimo. Al riguardo, va infatti osservato che la norma costituzionale vieta di sottoporre ad intercettazione, senza autorizzazione, non le utenze del parlamentare, ma le sue comunicazioni: quello che conta – ai fini dell'operatività del regime dell'autorizzazione preventiva stabilito dall'art. 68, terzo comma, Cost. – non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto d'indagine. Se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi... Dall'ambito della garanzia prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost. non esulano, dunque, le intercettazioni "indirette", intese come captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali; ma, più propriamente, le intercettazioni "casuali" o "fortuite", rispetto alle quali – proprio per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare – l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza... La disciplina dell'autorizzazione preventiva, dettata dall'art. 4, deve ritenersi destinata, cioè, a trovare applicazione tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di diversi soggetti».
La Corte sembra riconoscere, nella sostanza, un pericolo di «elusione surrettizia» della garanzia costituzionale, nel caso di intercettazioni che solo formalmente si presentano come "indirette". Il fatto stesso che siano sotto controllo un gran numero di utenze appartenenti a persone "vicine" al parlamentare esclude la "casualità", che non richiederebbe autorizzazioni a procedere, e prefigura anzi l'intenzione di tendere una vera e propria rete nella quale farlo cadere. Nella sentenza n. 113 del 2010, la Corte, basandosi sulla decisione n. 390 del 2007, precisa i termini della possibile «elusione»:
«Ove, nel corso dell'attività di intercettazione emergano, non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può trascurare l'eventualità che intervenga, nell'autorità giudiziaria, un mutamento di obbiettivi: nel senso che – in ragione anche dell'obbligo di perseguire gli autori dei reati – le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate, nelle strategie investigative dell'organo inquirente, a captare non più (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare, per accertarne le responsabilità penali. Quando ciò accadesse, ogni "casualità" verrebbe evidentemente meno: le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero "mirate" (e, con ciò, "indirette"), esigendo quindi l'autorizzazione preventiva della Camera, ai sensi dell'art. 4».
Certo, il concetto di «interlocutore abituale» non è univoco, ma nel caso Ruby è di un'evidenza clamorosa che tutte le utenze intercettate - da Emilio Fede a Lele Mora, dalla Minetti a tutte le ragazze invitate alle feste di Arcore - e persino le celle telefoniche monitorate, ricadano in quella fattispecie. E per di più Berlusconi risulta anche indagato, ragione per cui cade del tutto qualsiasi elemento di casualità e accidentalità dell'intercettazione del parlamentare. Non importa che le procure di Napoli e Bari abbiano fatto, e facciano, di tutto per non inserire anche Berlusconi nel registro degli indagati, così da non dover chiedere l'autorizzazione del Parlamento per usare le loro intercettazioni. Che Tarantini e Lavitola siano anch'essi «interlocutori abituali» del premier, e che dalle telefonate affiorino sia pure flebili indizi di reità nei suoi confronti, è innegabile, icto oculi, emerge dalle intercettazioni stesse, e dunque per usarle ci vuole eccome l'autorizzazione del Parlamento.

Nel decidere, dunque, se l'autorizzazione delle Camere è necessaria o meno nei casi di intercettazioni "indirette", ciò che importa è il loro carattere imprevisto e del tutto occasionale. Alla terza o quarta volta che il parlamentare è intercettato in conversazione con il titolare dell'utenza, e ancor più nel caso in cui sia anch'egli indagato, o che emergano indizi di reato a suo carico, i due caratteri vengono meno e torna l'esigenza di autorizzazione da parte della Camera di competenza. Ciò che emerge è che sembra non interessare neanche più a certe procure mettere sotto inchiesta Berlusconi, il che richiederebbe di chiedere l'autorizzazione del Parlamento per l'utilizzo delle intercettazioni che lo riguardano, ma solo poter divulgare le sue conversazioni più scabrose. E per far questo è sufficiente mettere sotto controllo le utenze delle persone a lui vicine.

Thursday, September 15, 2011

Un circo grottesco e pericoloso

Anche su notapolitica.it e taccuinopolitico.it

La credibilità di Berlusconi presso i suoi elettori è in caduta libera, soprattutto per le due manovre che contraddicono 17 anni di promesse e impegni, la stessa ragion d'essere della sua discesa in campo. Ma ciò non può farci chiudere gli occhi su un circuito mediatico-giudiziario che ha ormai oltrepassato qualsiasi soglia di decenza, persino il senso del ridicolo, ma quel che è più grave ha calpestato i più elementari principi di uno stato di diritto, nell'indifferenza degli organi di controllo e di garanzia, dal Quirinale al Csm.

C'è solo l'imbarazzo della scelta, a partire dall'ultimo scoop firmato Espresso: quel «vi scagionerò tutti» con il quale il premier rassicura Lavitola al telefono. I giornali nei loro titoli la riportano come fosse la prova regina, mentre in realtà proprio quella intercettazione fa crollare l'ipotesi accusatoria nei confronti dei Tarantini e dell'editore dell'Avanti. Basta leggerla: quella dell'estorsione è un'accusa che la presunta vittima ritiene ridicola e chi meglio della presunta vittima (se ci trovassimo in un Paese normale) può «scagionare» gli imputati? Certo, si può ipotizzare che i due sapessero, o immaginassero, di essere intercettati, e quindi abbiano preparato un copione perfetto per smentire le tesi dell'accusa, ma delle due l'una: o il dialogo è sincero, e allora il senso non può essere travisato: non c'è stata alcuna estorsione; oppure Berlusconi è complice dell'estorsione ai suoi danni, quindi imputabile di favoreggiamento.

Oltre al danno, la beffa: stavolta infatti Berlusconi è la presunta vittima, eppure anche questa inchiesta, guarda un po', sembra orchestrata apposta per danneggiare la sua immagine più che per tutelarlo da chissà cosa e da chissà chi. I pm ammettono che forse la loro procura non è territorialmente competente, ma vogliono interrogarlo lo stesso. Però come testimone, persona informata dei fatti, quindi non potrà nemmeno esercitare i diritti che si riconoscono agli imputati - come la presenza del proprio avvocato. Che la trappola sia pronta a scattare è ipotesi tutt'altro che infondata. In alcune ore di interrogatorio, sottoposti a decine di domande, non è poi così difficile ritrovarsi accusati di falsa testimonianza rispetto a qualsiasi cosa i pm ritengano di avere in mano.

Fa sempre una certa impressione, inoltre, un sistema giudiziario in cui di fronte alla richiesta di archiviazione da parte della pubblica accusa è il gip, cioè un giudice, che improvvisamente sveste i panni dell'arbitro e veste quelli di pubblico accusatore. Nel caso dell'intercettazione della famigerata frase di Fassino «abbiamo una banca» è molto probabile che ci sia stata una violazione del segreto d'indagine. Ma non può non scatenare sospetti e illazioni il fatto che proprio Berlusconi venga ora rinviato a giudizio solo per aver ascoltato una sola intercettazione riguardante un suo avversario politico, nonostante non risulti dalle indagini che ne abbia in qualche modo istigato o favorito la rivelazione, o che abbia dato indicazioni perché fosse utilizzata a suo vantaggio.

Mentre nessuno si azzarda nemmeno a ipotizzare illeciti per le decine e centinaia di file che lo massacrano da anni, intercettazioni quasi mai lecite e quasi sempre pubblicate in modo illegale. Nonostante i giornali siano ogni settimana pieni zeppi di sue conversazioni telefoniche, non un solo pm indaga su una violazione di segreto ai suoi danni, o sul perché le intercettazioni che riguardano il premier non vengano immediatamente distrutte, come impone la legge vigente, in quanto parlamentare (per utilizzarle ci vuole l'autorizzazione della Camera di appartenenza). Così come ci sono intere redazioni di giornali in servizio permanente effettivo come buca delle lettere delle procure, eppure l'unico giornalista indagato è il direttore di Libero Belpietro. E dove sono finiti tutti quelli che invocavano la libertà di stampa contro la legge sulle intercettazioni fatta naufragare la scorsa estate?

Va detto che ormai i magistrati hanno elevato a sistema il trucco con il quale aggirano le restrizioni di legge sulla pubblicazione delle intercettazioni, facilitando la vita ai giornalisti compiacenti: basta farle avere alla difesa, o inserire le intercettazioni sputtananti, anche se non penalmente rilevanti, nelle richieste al gip, che poi le copia-incolla nelle sue ordinanze, e click... da quel momento sono pubbliche. Il gioco è fatto. Di fronte a tali trucchi non c'è legge presente o futura che possa tenere, l'unico rimedio sarebbe l'azione disciplinare del Csm, che ovviamente però si gira dall'altra parte.

Le nuove inchieste che coinvolgono Berlusconi hanno questo in comune: da Ruby a Lavitola-Tarantini, non ci sono vittime, non ci sono danneggiati. L'amara realtà è che non ci troviamo più di fronte semplicemente ad un abuso delle intercettazioni telefoniche. E' sempre più evidente che le inchieste più improbabili vengono avviate unicamente allo scopo di dare in pasto ai media le intercettazioni più sputtananti per il premier, persino quando non indagato, e pazienza se nel tritacarne finiscono persone del tutto estranee. Solo per l'inchiesta "escort" di Bari sono state effettuate centomila intercettazioni. C'è davvero da chiedersi cosa sarebbe delle mafie in Italia se la magistratura impiegasse contro di esse le stesse risorse.

La condotta di Berlusconi, anche privata (se resa nota all'opinione pubblica con mezzi leciti), può e dev'essere giudicata politicamente, dagli elettori, ma queste storie non hanno davvero nulla di cui la magistratura debba occuparsi. La sensazione è che se ne occupi solo perché dispone dei mezzi di sputtanamento, di character assassination, che i nemici politici del premier non hanno: intercettare ad libitum.