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Friday, October 19, 2012

Il Parlamento si consegna mani e piedi alla magistratura

Anche su L'Opinione

L'Italia è davvero un paese che non riesce a imparare dai propri errori. Il ddl anticorruzione approvato dal Senato, e il decreto legislativo sull'incandidabilità dei condannati che sarà adottato a breve dal governo, come promesso dal ministro della Giustizia Severino, rischiano di aprire un'ulteriore falla, dopo la prima aperta con l'abolizione dell'immunità parlamentare nel 1993, sull'onda di Tangentopoli, nel delicato equilibrio tra i poteri dello stato. Il Parlamento porge l'altra guancia, si arrende (per la seconda in vent'anni) al condizionamento e all'ingerenza da parte della magistratura, accettando la cessione di pezzi di una sovranità che non gli appartiene, ma che è chiamato ad esercitare per nome e per conto del popolo. Può risultare impopolare di questi tempi un simile allarme, ma non deve suonare come un'assoluzione dei nostri politici, semmai come un'ulteriore aggravante: non solo con il loro malaffare e il loro cialtronismo hanno contribuito al malgoverno e, dunque, al dissesto economico e finanziario del nostro paese, ma avendo gettato così tanto discredito sulle istituzioni, è principalmente a causa loro se oggi muoviamo un altro passo verso la destrutturazione della nostra democrazia. E tuttavia, dovremmo pensarci due volte prima di buttare il bambino insieme all'acqua sporca.

Nel nostro codice è già prevista come pena accessoria, automatica o a discrezione del giudice, l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea. Prevedere per legge, e non a seguito di una sentenza, la non candidabilità dei condannati è una pena inflitta anche ai cittadini, che vedono ridursi il campo di esercizio dei loro diritti di elettorato attivo e passivo. Privare dell'elettorato passivo, un diritto costituzionalmente garantito, un numero potenzialmente molto elevato di cittadini, inoltre in modo del tutto automatico (senza distinzione, in sede giudiziale, tra i singoli casi), retroattivo (sarà incandidabile anche chi ha già subito una condanna e, magari, scontato da anni la sua pena?) e perpetuo, è una grave ferita alla democrazia, un alto prezzo che non dovremmo pagare a cuor leggero. Basterà una qualsiasi condanna in primo grado (e per quali reati?), o un rinvio a giudizio, come vorrebbe qualcuno, per escludere dalla competizione elettorale singoli candidati o penalizzare partiti, e per alterare i rapporti di forza nelle assemblee sanciti dalle urne? Il combinato disposto dell'incandidabilità dei condannati e dei nuovi fumosi reati introdotti da questa legge potrebbe dar vita, in concreto, ad una sorta di selezione a monte dei candidati molto simile a quella operata in Iran dal Consiglio dei guardiani della rivoluzione.

Se solo riuscissimo ad attenuare la furia cieca dell'indignazione, ci accorgerremmo di quanto, lungi dal rappresentare una valida soluzione al virus della malapolitica, certe norme non faranno altro che rendere i rapporti tra politica e giustizia ancor più squilibrati ed avvelenati di quanto non lo siano già oggi. Con una legge elettorale semplice e trasparente, capace di porre al centro della competizione il candidato, la sua faccia, il suo record personale, piuttosto che il partito, le liste o le clientele, non ci sarebbe bisogno dell'incandidabilità, probabilmente i cittadini sarebbero nelle condizioni di esercitare loro stessi un controllo ferreo sugli eletti. E possibile che non riusciamo a vedere che la corruzione, in dosi così massicce, viene attirata dall'enorme mole di spesa pubblica, come l'orso dal miele?

Così come configurato, anche il cosiddetto "traffico di influenze" rischia di ampliare a dismisura la discrezionalità della magistratura. In un paese di lobbying forsennata ma non regolamentata come il nostro, delle mille corporazioni, rappresentanze, interessi, relazioni a vario titolo, metà della popolazione potrebbe rientrare nella fattispecie di reato. Un sindacalista pagato dagli iscritti per influenzare i decisori pubblici, o il rappresentante di un'azienda alla ricerca di commesse o incentivi, o i magistrati che riescano a convincere il Parlamento a non porre un limite di tempo agli incarichi dei loro colleghi fuori ruolo, non rischiano forse di commettere un "traffico di influenze illecite"? E' sufficiente usare l'avverbio "indebitamente" quando non è specificato il "debitamente", o parlare di "mediazione illecita" quando nessuno conosce i confini di una mediazione lecita? Essendo lo scopo della norma quello di recepire la convenzione del Consiglio d'Europa contro la corruzione, perché ci si accontenta di una definizione generica, ambigua, e non si adottano i termini più stringenti usati nella convenzione stessa, o non si indicano con precisione le circostanze come nel Bribery Act britannico? Purtroppo, come sempre accade in Italia, l'indeterminatezza delle leggi non farà che aumentare la discrezionalità, quindi l'arbitrio dei magistrati, creando sacche di impunità a fronte di un pugno di perseguitati.

1 comment:

Anonymous said...

che dire dott. Punzi...
la decadenza italica ...
ci sarebbero da dire, scrivere talmente tante cose sulla situazione politica che non si sa da dove cominciare ...
i principi della democrazia rappresentativa svenduti ...
solo sconforto.
"accettando la cessione di pezzi di una sovranità che non gli appartiene, ma che è chiamato ad esercitare per nome e per conto del popolo." (chapeau)
raf