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Thursday, September 29, 2005

Confusione costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto sul potere di grazia sollevato dal presidente della Repubblica Ciampi per superare il rifiuto annunciato dal ministro della Giustizia Roberto Castelli a controfirmare il provvedimento di clemenza a Ovidio Bompressi.

La vicenda è già paradossale per il fatto che Ciampi non ha apposto alcuna firma e il rifiuto di Castelli è solo "minacciato", virtuale. Se poi ci aggiungiamo che la Consulta ha legittimato il ministro della Giustizia a resistere in giudizio diventa anche un precedente pericoloso. Il conflitto di attribuzioni è infatti un conflitto che viene sollevato tra poteri dello Stato. Può essere ritenuto un singolo ministro un "potere dello Stato"? O non è piuttosto il governo di cui fa parte, nella persona del presidente del Consiglio, il potere dello Stato che dovrebbe eventualmente costituirsi parte in giudizio sostenendo il suo ministro?

La controparte del Quirinale non dovrebbe essere il ministro della Giustizia, ma il Governo. L'esecutivo dovrebbe formalmente sostenere le tesi di Castelli oppure dissentire. E invece è stato individuato come controparte in giudizio il Guardasigilli, il quale ora, per forza di cose, dovrà farsi assistere da un avvocato del libero foro. Ma l'"errore", o l'imperscrutabile macchinazione organizzata dagli uffici di Quirinale e Consulta, è di Ciampi: avrebbe dovuto intanto firmare l'atto e porre il ministro Castelli di fronte al fatto compiuto. A quel punto il ministro avrebbe avuto tre strade: a) controfirmare; b) rifiutarsi, rischiando l'incriminazione; c) sollevare un conflitto di attribuzioni davanti alla Consulta che, a quel punto, da singolo ministro, gli sarebbe stato negato.

Nel merito vi sono pochi dubbi: il potere della grazia «è riservato in via esclusiva» al Capo dello Stato, per cui Castelli non può rifiutarsi di dar seguito alla «determinazione» del presidente di concedere l'atto di clemenza. La controfirma del Guardasigilli è «un atto dovuto», perchè la grazia (così come la nomina dei giudici costituzionali e dei senatori a vita) è tra gli «atti formalmente e sostanzialmente presidenziali», per i quali la controfirma ministeriale ha una funzione «notarile».

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