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Wednesday, May 14, 2003

Immunità parlamentari: tutti d'accordo al Parlamento europeo
Il 5 dicembre 2002, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che dà il via libera a "concludere la procedura relativa all'adozione" dello Statuto dei deputati (PE 294.967/riv., relatore l'europarlamentare socialista Willy Rothley), con le relative consultazioni di Commissione europea e Consiglio. L'assemblea si è così divisa (Link): 296 voti favorevoli (Ppe e Pse) e 136 contrari (comunisti, liberali e verdi). Per quanto riguarda i gruppi italiani, oltre il 'sì' del centrodestra, 'sì' compatto anche dai Ds (tra cui Elena Paciotti, Gianni Vattimo, Pasqualina Napoletano, Renzo Imbeni). Uniche questioni dibattute le indennità e i salari dei deputati e non le immunità parlamentari, sulle quali non ci sono stati emendamenti o proposte alternative, e tutti hanno concordato su quanto previsto dal testo.
Articolo 11 - Tutela della libertà di voto e di opinione
1. I deputati non possono essere in alcun momento perseguiti a motivo dei voti o delle opinioni espresse nell'esercizio del loro mandato, né possono essere chiamati a renderne altrimenti conto in sede extragiudiziale.
2. Su richiesta del deputato, il Parlamento decide se un'opinione sia stata espressa nell'esercizio del mandato.
Articolo 12 - Tutela dell'integrità del Parlamento
1. Qualsiasi limitazione della libertà personale di un deputato è ammessa solo su autorizzazione del Parlamento, salvo in caso di flagranza di reato.
2. Il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà del deputato, o la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, così come il controllo della sua corrispondenza e delle sue telefonate, possono essere ordinati solo su autorizzazione del Parlamento. L'articolo 9, paragrafo 4, si applica per analogia.
3. Un'indagine o un procedimento penale nei confronti di un deputato dev'essere sospeso qualora il Parlamento lo richieda.
4. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 può essere richiesta dalle autorità competenti in base al diritto nazionale.
5. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 o la sospensione di cui al paragrafo 3 può essere subordinata a condizioni ovvero essere temporanea o parziale.

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