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Sunday, July 16, 2006

Dura lex, sportiva, sed lex

Luciano MoggiSulla vicenda cosiddetta calciopoli (anche se il termine non mi piace affatto), so di non trovarmi molto in sintonia con blog che stimo molto e che rimarranno my favorite things.

Il Codice di Giustizia Sportiva, all'art. 1, comma 1, prevede che coloro che sono soggetti al codice debbano comportarsi «secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva».

All'art. 6, comma 1, si dice che «il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare [non «atti che alterino»] lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo». E, al comma 2, che «le società, i loro dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili».

Al comma 6 è previsto che «in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate». Si badi bene, ogni singola occasione in cui si è anche solo tentato (e si sa che Moggi c'è riuscito in ben più di un'occasione) di determinare le designazioni arbitrali è da considerare un illecito. L'insieme dei tentativi compiuti, una «pluralità di illeciti».

Le sanzioni relative all'art. 6 sono indicate nell'art. 13, comma 1, punti g) «retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria»; h) «esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore».

Ecco quanto si legge nella sentenza. «La Procura federale, con riferimento all'addebito contestato alle persone indicate nel capo di incolpazione in esame, ha individuato talune condotte, costituenti di per sé comportamenti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (art.1, c.1, C.G.S.), ed ha ritenuto che l'insieme di tali condotte sia stato idoneo a realizzare il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale a vantaggio della Juventus, e quindi sia stato violato l'art. 6, c. 1 C.G.S., integrando la pluralità delle condotte l'attività diretta a procurare alla Juventus un vantaggio in classifica».

Certamente, «il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale» rientra tra gli «atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica».

I rapporti personali, e i contenuti (non semplici inviti a cena), emersi dalle telefonate intercettate già costituivano elementi sufficienti ed inequivoci. Ecco perché c'è voluto poco tempo: bastava una telefonata del genere che tutti abbiamo potuto conoscere per essere in presenza di un illecito, e due per una «pluralità di illeciti». Ecco perché «nella valutazione del materiale probatorio» la Commissione si è limitata «ad indicare quegli elementi di sicura valenza, che non si prestano ad interpretazioni equivoche». Non aveva alcuna importanza se fosse o no una cupola, o un'associazione a delinquere. Né aveva importanza, ai fini della sanzione, provare se gli esiti di una o più partite fossero stati o no alterati (cosa impossibile senza ammissione).

Era sufficiente che fosse dimostrato che un dirigente della Juventus, o delle altre squadre coinvolte, avesse tentato, solo tentato, di condizionare «il regolare funzionamento del settore arbitrale». E si ha prova certa che, con la complicità dei designatori, in una pluralità di circostanze non solo si è tentato, ma in effetti sono state determinate le designazioni e sono stati intimiditi gli arbitri, realizzando quindi «il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale», che rientra tra gli «atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica».

Dunque, non nascondiamoci dietro un dito. Se faccio parte di un'associazione di bridge e mi presento a un torneo con le carte segnate, mi buttano fuori pure se ho perso tutte le partite del torneo. E' in questo che la giustizia sportiva, o associativa, si differenzia da quella ordinaria, come sosteneva Oscar Giannino l'altro giorno. Le garanzie sono quelle che gli associati hanno deciso di darsi e possono essere ben inferiori a quelle della giustizia ordinaria. Così come pur di salvaguardare la credibilità del gioco possono essere sanzionate in modo grave anche lievi negligenze (e direi che non è questo il caso). Ed è naturale che ricadano sulle società di appartenenza le responsabilità individuali dei suoi dirigenti, altrimenti sarebbe un invito a nozze, per le società, compiere illeciti sapendo che al massimo a rimetterci sarebbe un suo "fedele servitore".

D'altra parte, a chi non è mai sembrato una limitazione della libertà d'espressione il ricorso al deferimento per qualsiasi polemica dei dirigenti nei confronti degli arbitri?

Se poi siano stati violati in qualche modo gli articoli 36 e 37 del C.G.S. non sono in grado di dirlo, ma allora sì, sarebbe grave. Ci sarebbe da invalidare le sentenze e rifare il procedimento. Se poi mi si dice che andava adottata la stessa severità riguardo alla situazione finanziaria e fiscale dei club, concordo pienamente, ma adesso sappiamo come Carraro gestiva la Federazione.

Comunque, verranno altre sentenze, vedremo come va a finire. Una cosa è certa. Nulla di tutto ciò mette in discussione il fatto che molti dei giocatori delle squadre interessate siano degli eccezionali campioni e degli sportivi modello, che alcuni di essi abbiano meritatamente vinto un Mondiale - forse anche spinti dall'orgoglio e dalla voglia di rappresentare il meglio del calcio italiano (riuscendoci).

5 comments:

Anonymous said...

Inoltre non si capisce per quale motivo gli errori arbitrali facciano parte del gioco (gli arbitri sono giudici di gara) e quelli della caf no, non mi sembra che l'inter sia ricorsa al tar per il fallo di juliano su ronaldo, ne che la juventus abbia rifiutato sdegnata lo scudetto.

Anonymous said...

Sostenere che basti "un'azione volta anche solo a tentare di influenzare il settore arbitrale" per far retrocedere una o più squadre, significa aprire una strada pericolosissima.
Chiunque potrà sostenere che Sensi o Moratti (per fare due nomi a caso...), hanno parlato con gli arbitri (magari ci sono anche intercettazioni: ops, c'è quella di Facchetti....) per influenzarli. Oppure che sono andati negli spogliatoi (possono farlo da regolamento, e di fatti lo fanno tutti) per dirgli chissà che cosa.
Insomma, le prove sono ben altro che una telefonata in cui un dirigente si lamenta con i designatori o con gli arbitri.
E poi, ci sono dei casi precedenti ben più gravi che non sono affatto stati sanzionati.
Ad esempio: Atalanta-Pistoiese, Coppa Italia (forse 24, mi pare), terminata 1-1. C'erano state scommesse anomale: se basta il dubbio che un qualunque tesserato possa aver messo mano alla gara, ci sarebe dovuta essere la penalizzazione. Non c'è stata.
Oppure Modena-Sampdoria di due anni fa: squalifiche per Marasco e Bettarini. Al Modena 3pt di penalizzazione, alla Samp nulla. E si trattava di intercettazioni che parlavano di gara "aggiustata".
Come vedete, la giusitiza sportiva sbaglia, e spesso. E stavolta l'ha fatta troppo grossa.

Anonymous said...

Leggere 2004 e non 24. Scusate

JimMomo said...

Non è che lo sostengo io, sta scritto sul codice. E vale per chiunque.

Anonymous said...

Si, verissimo. Ma il problema sorge comunque: quali azioni possono essere annoverate tra quelle in grado di influenzare i risultati? Anche una campagna di stampa contro una squadra o un giocatore potrebbe influenzare un campionato. Anche distruggere un arbitro prima di gare importanti può influenzare un torneo. Anche chiedere "questa partita è troppo importante, la deve arbitrare Collina", rientrerebbe in questo ambito. Probabilmente, dovrebbero esserci prove che l'azione era mirata ad ottenere vantaggio illecitamente. E qui prove non ce ne sono.
Toglimi una curiosità: secondo te è giusta una regola così vaga e discrezionale? Puà essere considerata tale, cioè regola valida per tutti, quando lascia totale discrezionalità a chi la applica?