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Friday, June 08, 2007

La barbarie di Stato si accanisce ancora su Welby

Giudice in una vignettaL'Italia credo sia il solo paese al mondo in cui un giudice respinga una richiesta di archiviazione avanzata dalla pubblica accusa.

E' accaduto, naturalmente, su un fatto politicamente rilevante. La morte di Piergiorgio Welby. Il gip di Roma Renato Laviola ha disposto l'imputazione coatta del medico Mario Riccio, che la notte tra il 20 ed il 21 dicembre scorso diede seguito alla richiesta del paziente di sospendere il trattamento terapeutico e di essere sedato perché non soffrisse nei suoi ultimi istanti di vita.

Il giudice, nel respingere la richiesta di archivazione del pm, ribadisce più volte che esiste «un diritto al rifiuto delle cure, per motivi etici o religiosi», ma definisce quello di Welby un caso a parte. Di «eutanasia passiva». Il reato contestato è «omicidio del consenziente», perché Riccio in questo caso particolare, si fa notare, è arrivato a Roma apposta, non essendo il medico curante del paziente (?). Difficile davvero comprendere come questa circostanza possa cambiare tutto.

Eppure, in base alla consulenza medico-legale disposta dalla procura è escluso qualsiasi rilievo causale tra la sedazione e la morte di Welby. Gli stessi procuratori hanno accertato che il decesso non fu causato dalla sedazione, ma dall'insufficienza respiratoria provocata dalla legittima interruzione del trattamento effettuata su richiesta del paziente.

Il Tribunale di Roma, lo scorso autunno, a una richiesta esplicita di Welby, ancora vivo, aveva dato una risposta "kafkiana", ammettendo che aveva ragione - il diritto a sospendere la sua terapia era costituzionalmente garantito - ma che non si poteva procedere perché non tutelato concretamente dall'ordinamento. Una illogicità giuridica, visto che dell'ordinamento la Costituzione non solo fa parte, ma è il pilastro fondamentale. Fu un espediente, neanche troppo sottile, per non assumersi la responsabilità della decisione, criticato dall'ex presidente della Corte costituzionale Gustavo Zagrebelsky: «Se un diritto c'è (tanto più se previsto nella Costituzione) non può mancare un giudice davanti al quale farlo valere».

Morto Welby, quella responsabilità se la sono presa i pm, che nelle motivazioni alla richiesta di archiviazione per il medico scrissero: «L'interruzione della ventilazione meccanica realizzava la volontà di Piergiorgio Welby in esplicazione di un diritto a quegli spettante che trova la sua fonte nella Costituzione e in disposizioni internazionali recepite dall'ordinamento italiano, ribadito inoltre in fonte di grado secondario quale il codice di deontologia medica». E infatti, il dott. Riccio fu poi "assolto" dall'ordine dei medici.

Dobbiamo ritenere che la decisione di oggi del gip Laviola sia il primo caso di obiezione di coscienza a cui di recente la Pontificia Accademia per la Vita ha richiamato non solo operatori della sanità, ma anche magistrati? E' presto per dirlo, ma la tempistica autorizza qualche sospetto.

Adesso si apre uno scenaro paradossale, che solo il bizantinismo italiano poteva concepire. Sarà infatti la stessa procura che aveva avanzato la richiesta di archiviazione, e che probabilmente la rinnoverà, a dover procedere nei confronti di Riccio e chiederne il rinvio a giudizio.
«In molti paesi stranieri interrompere le terapie in un malato terminale quando non c'è più alcuna speranza di ripresa ed è il paziente stesso che non intende prolungare oltre la sua inutile agonia, è una prassi che avviene ogni giorno in tutti gli ospedali. Io stesso, quando lavoravo negli Usa, ho sospeso le terapie a malati per i quali non c'era più nulla da fare».
E' quanto afferma Ignazio Marino, medico chirurgo di fama internazionale e presidente della Commissione Sanità: «Non significa uccidere, ma accettare la fine naturale della vita... Non è accettabile imporre l'uso della tecnologia contro la volontà della persona. Questo è un principio riconosciuto dal codice deontologico scritto e approvato dai medici italiani».

Inoltre, osserva Marino, la sedazione dei pazienti terminali è riconosciuta anche dall'etica cattolica già da molti anni, da quando Papa Pio XII nel 1957 disse:
«Se tra la narcosi e l'abbreviamento della vita non esiste alcun nesso causale diretto, posto per volontà degli interessati o per la natura delle cose, e se al contrario la somministrazione dei narcotici cagiona per se stessa due effetti distinti, da un lato l'alleviamento dei dolori, dall'altro l'abbreviamento della vita, è lecita».
Il senatore Marino dunque spinge per una legge del Parlamento che chiarisca la materia. Tuttavia, a questo punto, se il diritto di un paziente a sospendere la sua terapia è costituzionalmente garantito, occorre prendere in considerazione il rischio concreto che una nuova legge potrebbe addirittura restringere libertà e diritti che ora sono garantiti e che solo la malafede del gip che ha avuto la sfortuna di trovarsi di fronte Riccio non vuole riconoscere.

Conversazione con Mina Welby (LibMagazine, 2 aprile 2007)

2 comments:

Anonymous said...

Questa sinistra di potere, di intrallazzi, di fondi neri sudamericani, di tasse, di statalisti, di lotta becera e di governo barzelletta fa davvero talmente schifo che farà vincere a mani basse le Bertolini, i Buttiglione, i Calderoli, ecc ecc che certamente faranno ancora peggio di loro in tema di diritti civili.

Però, nonostante questo, bisogna liberarsi di almeno una delle due facce della stessa medaglia ripugnante.
Poi, ci libereremo, a suo tempo, anche dell'altra...

Anonymous said...

L'istituto dell'imputazione coatta è noto al processo accusatorio ed esiste, ad esempio, in Germania.

Detto ciò, l'errore del G.I.P. sta nel non aver interpretato la fattispecie d'omicidio del consenziente alla luce del diritto costituzionale all'autodeterminazione del paziente (art. 32 Cost.).

Se ciò avesse fatto, tenendo conto della giurisprudenza (anche costituzionale) formatasi attorno all'art. 32 Cost., la conclusione non avrebbe potuto, coerentemente, che essere questa: nell'ambito d'operatività del delitto d'omicidio del consenziente non rientrano tutti quei casi in cui l'interruzione (naturalmente voluta da un paziente capace d'autodeterminarsi) del trattamento sanitario provochi la sua morte.

In quest'ottica, tutte quelle azioni del medico ulteriori rispetto alla mera omissione (cioè: interruzione del trattamento sanitario), se non hanno alcuna efficacia causale nella morte, non rientrano nel campo d'applicazione del delitto in questione.

Ora, per me la sedazione di Welby, o meglio, la promessa di essa, ha quantomeno rafforzato la sua decisione d'interrompere il trattamento. E in questo senso può parlarsi di apporto causale.

Ma, appunto, è apporto che agevola l'esercizio di un diritto (quello all'autodeterminazione del paziente) e non certo il compimento di un'azione illecita.

Sono certo che il G.U.P., o al più la corte d'assise di Roma, proscioglieranno il medico perché il fatto non sussiste.