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Tuesday, January 24, 2006

Come cambia l'art. 52 del Codice penale

1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

2. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma [1. Chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni. 2. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.], sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Qui le mie competenze si fermano, ma in dottrina giuridica l'argomento della legittima difesa è molto dibattuto. In pratica questa modifica fa sì che in alcuni casi (per difendere la propria incolumità fisica in casa propria o in negozio, o i propri beni, ma in questo caso bisogna che il ladro non desista e minacci l'aggressione) il codice stabilisce che la difesa è sempre proporzionata all'offesa e non sarà più il giudice, di volta in volta, a stabilire se lo è stata.

UPDATE: Ascoltate questo vecchio spot di Radio Radicale, una chicca.

4 comments:

Anonymous said...

Jim, questa riforma è pessima per vari motivi. Hanno modificato questa scriminante calandola in maniera giacobina dall'alto, senza adattarla alle strutture che a questa ruotano intorno. Inoltre la modifica era inutile per un semplice motivo: così com'era andava già benissimo e in più da tempo una giusrisprudenza in funzione quasi normativa aveva ulteriormente allargato il concetto in questione.
Saluti

Anonymous said...

Comunque c'è gente in giro che mostrando un entusiasmo un po' patetico per questa nuova legge:

http://blacknights1.blogspot.com/2006/01/non-cantare-spara.html

Anonymous said...

...alla prima occasione, la Corte Costituzionale la elimina per violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità ex art. 3 Cost. Infine tale legge sopravvaluta la tutela della proprietà a scapito della vita umana, in contrasto con la nostra Costituzione, che tutela maggiormente la vita umana. Detto questo io sono d'accordo con la riforma. Per me va cambiata la Costituzione. Ma rebus sic stantibus tale riforma sarà dichiarata costituzionalmente illegittima. GM

Anonymous said...

Mah! A me il principio sembra corretto. Se io sono in casa mia ( o nel mio negozietto o nel mio ufficio a tarda sera) e un tizio si introduce minacciosamente, non devo essere obbligata a subire ogni sorta di minacce, aggressioni, violenze sperando che sia clemente con me.Ho la possibilità di decidere se voglio difendermi, reagire o fare la vittima.