Non passa praticamente giorno in cui un capo di stato o di governo, o un ministro degli esteri europeo, non chieda a Bush di farla finita. Ci sono più pressioni internazionali su Washington per la prigione di Guantanamo - che rimane un caso giuridico estremamente complesso e discutibile - che su qualsiasi altro paese palesemente abituale violatore dei diritti umani e massacratore di corpi. Troppo facile così.
«Quando i terroristi sono ricercati per la violazione di leggi Usa e si trovano all'estero, il loro rientro dovrà essere una materia prioritaria e l'argomento centrale nelle relazioni bilaterali con qualsiasi paese che li ospiti o li assista: nel caso in cui stessimo richiedendo l'estradizione di un terrorista e lo stato che lo ospita non fornisse un adeguato supporto, allora adotteremo le misure più appropriate per ottenere la collaborazione necessaria. In ogni caso il rientro forzato dei sospetti può essere effettuato senza la cooperazione del governo che li ospita applicando le procedure previste dal National Security Directive n.77 che rimangono in vigore».
Firmato George W. Bush? No, Bill J. Clinton, il 21 giugno 1995. Come meritoriamente riportava ieri, in prima pagina, il Riformista, tracciando la storia e il quadro giuridico delle famigerate extraordinary renditions, altro argomento caldo nei rapporti fra Stati Uniti ed Europa. Il «rientro forzato dei sospetti» è regolato dalla Direttiva 77, emanata da George Bush padre nel gennaio 1993.
Una misura diretta conseguenza del primo attacco del terrorismo islamico sul suolo americano: l'esplosione di una bomba nei sotterranei del WTC, che avrebbe potuto provocare il crollo dei due grattacieli con otto anni di anticipo.
Il dispositivo legale delle extraordinary renditions fu fornito dal Procuratore generale degli Stati Uniti fin dal 1989, su richiesta dell'Fbi. Il parere, che ha valore normativo, conferisce all'Fbi il compito «di indagare e arrestare soggetti che abbiano violato le leggi statunitensi anche se le azioni condotte dall'Fbi dovessero risultare in contrasto con le leggi internazionali. Le attività da condurre all'estero, qualora debitamente autorizzate dalle leggi nazionali statunitensi, non possono essere bloccate nel caso violino trattati non ratificati o già in vigore come l'articolo 2 della Carta delle Nazioni unite. Un arresto effettuato in contrasto con la legge internazionale o di un paese estero non viola il quarto emendamento» (della costituzione americana che protegge le libertà individuali).
Dunque, i paesi europei non facciano finta di niente o, peggio, gli scandalizzati. Quello delle extraordinary renditions è un sistema in atto da almeno un decennio, che su territorio europeo è stato ed è materia di negoziato con le capitali europee. Sta ad esse, senza sdegnati e più o meno finti moralismi, decidere i limiti giuridici della loro cooperazione con Washington nella lotta al terrorismo. O ci stanno, assumendosene la responsabilità in modo trasparente, o no, e allora facciano rispettare le proprie leggi.
1 comment:
questo invece firmato pannella
http://perdukistan.blogspot.com/2006/06/guantanamero.html
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